Art. 3.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Alla lista che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso è attribuita una maggiorazione della quota del contributo determinato ai sensi del comma 2, pari al 30 per cento della quota stessa».